(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 53
                        del 23 novembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio
1981, n. 7, gia' modificato ed  integrato  dall'art.  2  della  legge
regionale  26  aprile  1985,  n.  26, nonche' dall'art. 2 della legge
regionale 29 aprile 1991, n. 9, e' sostituito dal seguente:
   "Le proposte per il piano annuale di  interventi  sono  presentate
alla  Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno;
quelle pervenute dopo tale termine sono dichiarate inammissibili".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, 17 novembre 1994
 
                              CARNIERI