(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 53 del 23 novembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, gia' modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, nonche' dall'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 9, e' sostituito dal seguente: "Le proposte per il piano annuale di interventi sono presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno; quelle pervenute dopo tale termine sono dichiarate inammissibili". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, 17 novembre 1994 CARNIERI